Compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti
Una delle questioni che più interessa coloro che si occupano di gestione dei rifiuti riguarda come compilare il Registro di carico e scarico dei rifiuti.
Argon Srl è una società autorizzata a svolgere l’intermediazione dei rifiuti. Il nostro team formato da esperti consulenti ambientali, specializzati nella gestione dei rifiuti, può affiancarti in tutte le fasi.
Affianchiamo le imprese:
- Fornendo registri opportunamente vidimati;
- Inserendo i movimenti di carico;
- Registrando i movimenti di scarico;
- Numerando i formulari raccolti;
- Formando il personale della tua azienda che potrà occuparsene direttamente.
Il tutto gestendo sia in modalità cartacea sia tramite uso di software interno.
Che cos’è il Registro di carico e scarico dei rifiuti
Si tratta di un documento fondamentale in materia ambientale, che fa riferimento al decreto legislativo 152 del 2006.
Il “Registro di carico e scarico” consente insieme al “Formulario di identificazione rifiuti” la tracciabilità dei rifiuti, necessaria per effettuare stime e previsioni sugli impatti ambientali della produzione di rifiuti.
Può essere tenuto in modalità cartacea o informatica, in entrambi i casi deve essere numerato, vidimato e gestito con procedure simili a quelle dei registri IVA. Per il Registro di carico e scarico la vidimazione viene, quindi, eseguita dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
Sul Registro rifiuti andranno segnati tutti i movimenti di carico o scarico dei rifiuti, per ogni singolo formulario, che andrà comunque allegato.
Come si compila il Registro di carico e scarico dei rifiuti
Il Registro di carico e scarico si compone di un modello A ed un modello B. Al produttore di rifiuti interessa il modello A, mentre il modello B interessa intermediari e commercianti di rifiuti.
Cosa si intende per Carico o Scarico? Un’operazione di carico corrisponde alla fase di produzione del rifiuto, invece per operazione di scarico si intende il conferimento del rifiuto a soggetti terzi autorizzati. Queste operazioni devono essere registrate entro e non oltre i 10 giorni dal momento in cui avvengono.
Nel Registro di carico scarico, spesso erroneamente chiamato “registro per i rifiuti speciali”, andranno inseriti:
- Riferimenti della ragione sociale e il luogo di produzione;
- Movimenti di carico o di scarico;
- Il codice cer, la descrizione, lo stato fisco, eventuali classi di pericolo e causale di smaltimento;
- Il peso;
- Intermediario ove previsto.
Tutte le parti del registro devono essere compilate in modo chiaro e corretto per evitare problemi e sanzioni in caso di controlli o verifiche.
Chi sono i soggetti in obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti
Secondo il Decreto n. 116/2020 – cd. “Economia circolare”, sono considerati produttori di rifiuti e quindi soggetti obbligati alla tenuta del Registro di carico e di scarico dei rifiuti:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. n. 152/2006,
rifiuti speciali prodotti rispettivamente:
- nell’ambito delle lavorazioni industriali;
- nell’ambito delle lavorazioni artigianali;
- derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
- fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Non tutti, però, sono obbligati alla compilazione del registro, di fatti sono esclusi i produttori di rifiuti speciali pericolosi inquadrati come esercenti nell’ambito dei codici ATECO:
- 96.02.01, Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere;
- 96.02.02, Servizi degli istituti di bellezza;
- 96.02.03, Servizi di manicure e pedicure;
- 96.09.02, Attività di tatuaggio e piercing.
In questo caso è sufficiente conservare in ordine cronologico i Formulari di Identificazione degli ultimi tre anni e il documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti.
Inoltre, sono esclusi dall’obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.
- I produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
- Attività agricole e agro-industriali;
- Attività di demolizione, costruzione e scavo;
- Attività commerciali;
- Attività di servizio;
- Attività sanitarie.
Quali sono le sanzioni a cui si può andare incontro in caso di errore?
Le sanzioni previste per chiunque ometta di tenere, o tenga in modo incompleto, il Registro di carico e scarico è punito con una sanzione che può andare da 2.000,00 € a 10.000,00 €.
Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa che parte da 10.000,00 € a €. 30.000,00 €, e casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
È evidente che destreggiarsi nella materia non è semplice, le continue modifiche legislative possono indurre facilmente in errore portando alle importanti sanzioni pecuniarie che abbiamo appena menzionato.
Affidarsi a un esperto diventa quindi indispensabile. Contatta i consulenti Argon per affidare i tuoi adempimenti a specialisti costantemente aggiornati che ti aiuteranno a rispettare le normative vigenti in tutta sicurezza.
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